IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  della  Calabria,
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 1  dicembre
1971, n. 1329, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312  - Introduzione insegnamenti
negli statuti delle universita';
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 - Istituzione  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 12  aprile 1994 -
Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti
universitari, ai sensi dell'art. 14  della legge 19 novembre 1990, n.
341;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 6 maggio  1994 -
Integrazione  all'allegato   2  del  decreto  del   Presidente  della
Repubblica  12   aprile  1994  recante  individuazione   dei  settori
scientifico -  disciplinari degli insegnamenti universitari  ai sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  30 dicembre 1995
inerente all'approvazione del piano  di sviluppo dell'Universita' per
il triennio 1994 / 1996;
  Vista  la   proposta  del   comitato  universitario   regionale  di
coordinamento della Calabria  trasmessa al Ministero dell'universita'
e  della ricerca  scientifica e  tecnologica in  data 29  marzo 1994,
relativa al piano triennale di sviluppo 1994 / 1996 delle Universita'
della Calabria e di Reggio Calabria;
  Vista la proposta di modifica  dello statuto formulata dagli organi
accademici  di  questo  Ateneo  relativamente  all'istituzione  della
facolta' di scienze politiche;
  Visto  il parere  espresso  dal  Consiglio universitario  nazionale
nell'adunanza del 24 ottobre 1996;
  Visto  il verbale  del  27 giugno  1996 con  il  quale il  comitato
regionale universitario  di coordinamento  della regione  Calabria ha
espresso parere favorevole all'istituzione  della facolta' di scienze
politiche;
  Viste  le delibere  con le  quali gli  organi accademici  di questo
Ateneo hanno ribadito  la richiesta di istituzione  della facolta' di
scienze  politiche con  le  medesime procedure  di  cui al  combinato
disposto dei commi 2 e 6,
  della  legge n.  245 /  1990,  per "gemmazione"  dalla facolta'  di
economia;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 2 ottobre 1997;
  Visto  il  decreto rettorale  28  febbraio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione
dello statuto dell'Universita' degli studi della Calabria;
  Visto  che lo  statuto  di autonomia  dell'Universita' degli  studi
della Calabria non  contiene gli ordinamenti didattici e  che il loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi dell'art.  17 del testo  unico sopraindicato, ed  approvato con
decreto del Presidente  della Repubblica 1 dicembre 1971,  n. 1329, e
successive modificazioni ed integrazioni;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
  Nell'art.  1,  lettera  A)  della parte  prima,  titolo  primo,  e'
aggiunta la facolta' di scienze politiche.
  Nell'art. 22 del titolo primo, parte seconda, e' aggiunta la laurea
in scienze politiche.
  Dopo la sezione  IV del titolo secondo, parte  seconda, e' aggiunta
la sezione V, corso di laurea in scienze politiche.
  Dopo l'art.  62, con  il conseguente scorrimento  della numerazione
degli articoli  successivi, sono  inseriti i seguenti  nuovi articoli
relativi all'istituzione del corso di laurea in scienze politiche.
                              Sezione V
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
                              Art. 63.
  Il  corso di  laurea in  scienze politiche  fornisce conoscenze  di
metodo e di  contenuti culturali, scientifici e  professionali per la
formazione  interdisciplinare  nei campi  politologico,  sociologico,
storico - politico, giuridico - istituzionale e politico - economico.
  Il corso di laurea in  scienze politiche afferisce alla facolta' di
scienze politiche ed ha durata quadriennale.
  Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purche'
in conformita' alla legislazione vigente.
                              Art. 64.
  Il corso  di laurea in  scienze politiche ha durata  quadriennale e
comprende almeno  ventuno annualita' d'insegnamento, oltre  ad almeno
due annualita' d'insegnamento relative a due lingue straniere.
  Il corso di  laurea in scienze politiche si articola  in un biennio
propedeutico ed in un biennio di specializzazione.
  Per essere ammessi all'esame di  laurea e' necessario aver superato
gli esami di  profitto relativi agli insegnamenti  indicati nel piano
di studi  approvato dal  consiglio di  facolta'. Superato  l'esame di
laurea  lo  studente  consegue  il   diploma  di  laurea  in  scienze
politiche.
  I consigli  delle strutture  didattiche competenti  individuano gli
insegnamenti del  primo e  del secondo  biennio secondo  i successivi
articoli 65 e 66 e stabiliscono  le modalita' degli esami di profitto
e di laurea.
                              Art. 65.
  Il   biennio  propedeutico   comprende   almeno  dieci   annualita'
d'insegnamento  fondamentali,  delle  quali otto,  da  scegliersi  in
ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari
e  riconducibili  ai  settori  scientifico -  disciplinari  a  fianco
indicati:
   1) Diritto pubblico (N08X, N09X)
   2) Economia politica (P0lA, P01F, P01G, P01H)
   3) Scienza politica (Q02X)
   4) Sociologia generale (Q05A)
   5) Statistica (S01A)
   6) Storia moderna (M02X) o Storia contemporanea (M04X)
  7)  Storia   delle  dottrine   politiche  (Q01B)  o   Storia  delle
istituzioni politiche (Q01C)
   8) Diritto costituzionale comparato (N11X).
  Le residue annualita' d'insegnamento  sono scelte all'interno delle
seguenti aree disciplinari:
   Diritto privato (N01X, N02X)
   Filosofia politica (Q01A)
   Organizzazione e diritto internazionale (N14X)
   Politica economica (P01B)
   Storia contemporanea (M04X) o Storia moderna (M02X)
  Storia delle  istituzioni politiche (Q01C) o  Storia delle dottrine
politiche (Q01B)
   Storia delle relazioni internazionali (Q04X)
  Per ognuna  delle aree di  cui al precedente comma  dovranno essere
assicurate   l'acquisizione  dei   principi  fondamentali   attinenti
all'area medesima ed una adeguata formazione metodologica.
                              Art. 66.
  Il  biennio  di specializzazione  puo'  articolarsi  al massimo  in
cinque indirizzi:
   1) politico - amministrativo
   2) politico - economico
   3) politico - internazionale
   4) storico - politico
   5) politicosociale
  Ciascun   indirizzo   comprende   almeno   undici   annualita'   di
insegnamento, anche  divisibili in moduli semestrali.  Almeno quattro
annualita' di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della
struttura  didattica  nell'ambito  delle seguenti  aree  disciplinari
caratterizzanti,  riferibili  ai  settori  scientificodisciplinari  a
fianco indicati:
 Indirizzo politicoamministrativo
  Diritto amministrativo (N10X)
  Diritto  costituzionale,  Istituzioni  di diritto  pubblico  (N08X,
N09X, N11X)
  Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
  Diritto dell'economia (N05X)
  Diritto e procedura penale (N17X)
  Diritto finanziario (N13X)
  Diritto privato (N01X, N04X)
  Filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X)
  Scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X)
  Sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E)
  Storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X)
  Storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X)
  Storia delle istituzioni politiche (Q01C)
 Indirizzo politico - economico
  Contabilita' di Stato e degli enti pubblici (P01C - N10X)
  Demografia (S03A)
  Diritto commerciale (N04X)
  Diritto dell'economia (N05X)
  Econometria (P01E)
  Economia e politica dello sviluppo (P01H)
  Economia e politica industriale (P01I)
  Economia e politica monetaria (P01F)
  Economia, gestione  e organizzazione  aziendale (P02A,  P02B, P02D,
P02E)
  Economia internazionale (P01G)
  Economia politica - analisi economica (P01A)
  Economia regionale (N01J)
  Matematica per le scienze economiche e sociali (S04A)
  Politica economica (P01B)
  Scienza dell'amministrazione (Q02X)
  Scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C)
  Sociologia economica e del lavoro (Q05C)
  Statistica economica (S02X)
  Storia del pensiero economico (P01D)
 Indirizzo politico - internazionale
  Diritto comparato (N02X, N11X)
  Diritto e  organizzazione internazionale, diritti  dell'uomo (N02X,
N14X)
  Economia e politica monetaria (P01F)
  Economia internazionale (P01G)
  Geografia politica ed economica,  economia e politica dell'ambiente
(M06B, P01B)
  Politica economica europea (P01B)
  Scienza politica (Q02X)
  Storia contemporanea (M04X)
  Storia delle relazioni internazionali (Q04X)
  Storia e istituzioni dei Paesi afro - asiatici (Q06A, Q06B)
  Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X)
  Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B)
  Teoria e politica dello sviluppo (P01H)
 Indirizzo storicopolitico
  Filosofia della storia (M07C)
  Filosofia politica (Q01B)
  Geografia politica ed economica (M06B)
  Storia contemporanea (M04X)
  Storia del Paesi islamici (L14A)
  Storia del diritto italiano (N19X)
  Storia dell'Europa orientale (M02B)
  Storia delle dottrine politiche (Q01A)
  Storia delle istituzioni politiche (Q01C)
  Storia delle relazioni internazionali (Q04X)
  Storia del pensiero economico (R01D)
  Storia economica (R03X)
  Storia e istituzioni dei Paesi afro - asiatici (Q06A, Q06B)
  Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X)
  Storia medievale e storia moderna (M01X - M02A)
 Indirizzo politico - sociale
  Demografia (S03A)
  Diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X)
  Etnologia e antropologia culturale (M05X)
  Organizzazione  e  pianificazione  dell'ambiente e  del  territorio
(M06B)
  Politica economica (P01B)
  Politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A)
  Psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C)
  Sociologia dei fenomeni politici (Q05E)
  Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B)
  Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C)
  Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D)
  Sociologia giuridica e mutamento sociale, Sociologia della devianza
(N21X, Q05F, Q05G)
  Scienza politica, politiche pubbliche (Q02X)
  Statistica sociale (S03D).
  Il  biennio di  specializzazione e'  organizzato dalla  facolta' in
conformita' delle  proprie esigenze  peculiari, attivando  almeno due
indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.
  Il  consiglio  della  struttura didattica  competente  individua  i
criteri  per la  formazione  dei piani  di  studio, assicurando  agli
studenti  la possibilita'  di scegliere  gli insegnamenti  per almeno
quattro annualita' tra quelli attivati  nella facolta' sede del corso
di  laurea,  o  nelle  altre facolta'  dell'universita'  o  di  altre
universita', in Italia oall'estero, anche in altre aree disciplinari,
purche'  in  linea con  le  finalita'  formative degli  indirizzi  di
specializzazione del corso di laurea.
                              Art. 67.
  Nello  statuto dell'Universita'  degli  studi  della Calabria  sono
inseriti i seguenti insegnamenti:
 Dipartimento di organizzazione aziendale
e amministrazione pubblica
  Istituzioni di diritto e procedura penale
  Informatica giuridica
  Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione
  Storia del diritto italiano
  Storia dell'amministrazione dello Stato italiano
 Dipartimento di sociologia e scienza politica
  Storia moderna
  Storia delle relazioni internazionali
  Scienza dell'amministrazione
  Politica dell'ambiente
  Psicologia sociale
  Psicologia politica
  Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa
  Sociologia dell'ordinamento giudiziario
 Dipartimento di economia politica
  Metodi statistici per l'analisi e la valutazione dei servizi
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Cosenza, 8 ottobre 1997
                                                    Il rettore: Frega